Chi sono i soggetti beneficiari dell’agevolazione?
1. I titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
2. gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che svolgono attività di lavoro autonomo.
Esercizio dell’attività per 365 giorni
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni, vale a dire nei 365 giorni antecedenti l’1.1.2024 per i soggetti “solari” (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29.2.2024).
Possono avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 inferiore a 365 giorni purché in attività da almeno 365 giorni: rileva la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi volti a dimostrare l’esercizio della predetta attività (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).
Chi sono i soggetti esclusi?
1. gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, non essendo titolari di reddito d’impresa;
2. le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
3. i soggetti in regime forfetario.
Condizioni oggettive
1.nel 2024 devono essere assunti lavoratori a tempo indeterminato, facendo riferimento alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;
2. il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (c.d. “incremento occupazionale”);
3. il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (c.d. “incremento occupazionale complessivo”).
Regole per la determinazione dell’incremento occupazionale
1.rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024;
2. i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
3. rilevano per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
4. i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
5. non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente.
In relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.
Diminuzioni occupazionali infragruppo
L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Determinazione dell’agevolazione
Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Si tratta quindi di una deduzione extra pari al 20% (o al 30% in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione e opera ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).
Il beneficio si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi.
Misura della “super deduzione”
Ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale è maggiorato (art. 5 co. 2 e 3 del DM 25.6.2024):
1.di un importo pari al 20%;
2.di un ulteriore 10% in relazione nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela individuate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023; in tal caso, quindi, la maggiorazione totale sarà pari al 30% (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).
Si tratta, ad esempio, di:
· lavoratori molto svantaggiati;
· persone con disabilità;
· donne con almeno due figli minori;
· giovani ammessi all’incentivo all’occupazione;
· soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.
Secondo quanto espressamente previsto dalle singole disposizioni normative, sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la super deduzione nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023:
· l’esonero contributivo per le assunzioni di giovani da imprese operanti nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21 co. 2 del DL 60/2024 (v. Incentivo assunzione under 35 (transizione digitale ed ecologica));
· il c.d. “bonus giovani”, ex art. 22 co. 8 del DL 60/2024 (v. Incentivo assunzioni under 35);
· il c.d. “bonus donne”, ex art. 23 co. 5 del DL 60/2024 (v. Incentivo assunzione donne);
· il bonus assunzioni ZES unica Mezzogiorno, ex art. 24 co. 8 del DL 60/2024